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Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33
coronavirus decreti-legge
17/05/2020

Il Decreto-Legge “Aperture” definisce la cornice normativa nazionale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali e agli spostamenti, prevedendo le seguenti misure:

  • Attività economiche e produttive
    • A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi sulla base dei protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli nazionali o, in assenza di quelli regionali, di quelli nazionali. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate con provvedimenti statali, o, nelle more, dalle Regioni.
    • Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni del sistema sanitario regionale. In relazione a tale situazione le singole Regioni possono introdurre misure derogatorie, rispetto a quelle nazionali.
  • Spostamenti
    • A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa Regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative in caso di aggravamento della situazione.
    • Fino al 2 giugno 2020 resta il divieto di spostamenti in una regione diversa, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    • Dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni diverse e all’estero potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in specifiche aree del territorio nazionale, in base al rischio epidemiologico.
    • In caso di quarantena, è confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora.
    • Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  • Sanzioni
    • Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
    • Le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze attuativi, sono punite con la sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
    • Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.