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Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
coronavirus decreti-legge
26/03/2020
  • Il decreto-legge disciplina l’attuazione delle misure di contenimento; misure urgenti di carattere regionale o infraregionale; sanzioni e controlli
  • Per quanto riguarda la tipizzazione delle misure, il DL prevede che possano essere adottate, per l’intero territorio nazionale o su parte di esso, per un periodo non superiore a 30 giorni (ma reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine ultimo stabilito per lo stato di emergenza), secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
  • Per coordinare gli interventi di contenimento ai vari livelli istituzionali e amministrativi, il DL consente alle Regioni di adottare, nell'ambito delle loro competenze, nelle more dell’adozione dei DPCM e con efficacia limitata fino a tale momento, misure ulteriormente restrittive, tra quelle tipizzate dal DL, ma solo in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario. In ogni caso, i provvedimenti regionali non possono incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale
  • Con riferimento alle sanzioni, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. In alcuni casi – tra cui anche la violazione delle misure relative all'esercizio dell’attività di impresa – si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.