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Fermo aziendale: disposizioni e deroghe

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F.A.Q. per le fonderie che hanno fermato la produzione ai sensi del DPCM 22 marzo 2020
coronavirus
12/04/2020
  1. Fino a quando posso proseguire l'attività?
    Il DPCM 22 marzo 2020 dispone che tutte le attività produttive non escluse dal provvedimento devono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo incluso.
     
  2. Quando è prevista la ripresa delle attività produttive?
    Con il DPCM 1 aprile 2020 prima e il DPCM 10 aprile 2020 poi, il Governo ha prorogato le misure stabilite con il DPCM 22 marzo 2020 fino al 3 maggio incluso. Entro quella data verranno fornite indicazioni su cosa accadrà a partire dal giorno successivo.
     
  3. Per le imprese che non possono proseguire le attività, è consentito l'accesso, almeno sporadico, in azienda a dipendenti, all’imprenditore o a terzi delegati che devono svolgere attività urgenti non effettuabili da remoto?
    Sì, ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, l’art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile stabilisce espressamente che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione […]”. Resta valida la raccomandazione di limitare il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate.
     
  4. Devo comunicare al Prefetto la necessità di far accedere personale o fornitori ai locali aziendali?
    Sì, il DPCM 10 aprile 2020 ha introdotto esplicitamente l’obbligo di inviare comunicazione al Prefetto. Se le singole prefetture non forniscono un proprio modulo, è possibile utilizzare il fac-simile predisposto da Assofond.
    Per agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali (fac-simile disponibile a questo link).
    Resta sempre necessario fornire al personale il nuovo modello di autocertificazione aggiornato al 25 marzo 2020 (scaricabile da questo link) e che venga compilato barrando l'opzione "comprovate esigenze lavorative".
     
  5. È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta?
    Se tali funzioni sono svolte da personale interno all’azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR o da una certificazione rilasciata dall’azienda al dipendente), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall’autocertificazione appositamente predisposta.
     
  6. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?
    Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.
     
  7. Le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività, possono spedire e/o ricevere merci?
    Sì, l’art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile 2020 chiarisce che “[…] è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.
    Si ritiene sia sempre valida l’indicazione per cui le merci da spedire debbano essere state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data. Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali.
    Il DPCM 10 aprile ha chiarito che anche in questi casi è necessario effettuare la comunicazione al Prefetto, motivando le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci (fac-simile scaricabile da questo link)