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Fermo aziendale: disposizioni e deroghe

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F.A.Q. per le fonderie che proseguono la produzione ai sensi del DPCM 22 marzo 2020
coronavirus
13/04/2020
  1. Sono una fonderia che lavora per aziende attive in diversi settori produttivi, fra cui una (o più) operante in filiere strategiche. Posso proseguire o riprendere l'attività?
    Sì, perché – in maniera simile a quanto già disposto dal DPCM 22 marzo 2020 – l’art. 2, co. 3 del DPCM 10 aprile 2020 precisa che: “Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”.
     
  2. Cosa devo fare per continuare/riprendere a produrre?
    Bisogna inviare una comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.
    Se la Prefettura mette a disposizione un modello di comunicazione è necessario utilizzare quello. In assenza di un modello predisposto dalla prefettura, la comunicazione può essere effettuata tramite il fac-simile messo a disposizione da Assofond.
     
  3. Entro quando devo inviare la comunicazione al Prefetto?
    Se l’attività è proseguita già dopo il 25 marzo ai sensi dell’art. 1, co. 1, lettera D del DPCM 22 marzo 2020, fa fede la comunicazione inviata entro le ore 24 del 25 marzo stesso e non è necessario reiterarla, come anche precisato dalla circolare del Ministero dell’Interno 14 aprile 2020, al netto delle fattispecie riportate nelle FAQ n. 12. Qualora si sia sospesa l’attività e si sia ora nella condizione di riprenderla, la comunicazione deve essere inviata prima di riprendere le attività.
     
  4. Ho sospeso l’attività il 25 marzo come previsto dal DPMC 22 marzo. Ora che il fermo è stato prorogato al 3 maggio, cosa faccio se ricevo una commessa da clienti strategici? Posso riavviare la produzione?
    Alla luce della proroga disposta dal DPCM 1 aprile 2020 e dal DPCM 10 aprile 2020, è possibile riavviare la produzione, previo invio al Prefetto territorialmente competente di comunicazione di ripresa attività ai sensi dell’art. 2, co. 3 del DPCM 10 aprile 2020, indicando nel modello i clienti che appartengono alle filiere incluse nell'allegato 3. Riteniamo che la proroga disposta dal DPCM 1 aprile 2020 e dal DPCM 10 aprile 2020 autorizzi l’invio della comunicazione anche successivamente al termine originariamente previsto per il 25 marzo. È ragionevole ritenere che, dopo aver inviato la comunicazione, l'azienda possa riprendere l'attività in qualsiasi momento.
     
  5. Cosa succede se comunico la riapertura ma poi questa non avviene o lavoro soltanto alcuni giorni?
    È ragionevole ritenere che questa fattispecie non rappresenti un problema: è sufficiente inviare comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art. 2, co. 3 del DPCM 10 aprile 2020.
     
  6. Devo attendere una risposta dal Prefetto?
    No, le imprese funzionali possono legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura. Il Prefetto può sempre sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità.
     
  7. Il cliente che opera in filiere strategiche mi ha inviato una lettera dove dichiara di avermi commissionato un lavoro. Devo allegarla alla comunicazione al Prefetto?
    Non è necessario. La comunicazione al Prefetto deve riportare la ragione sociale/le ragioni sociali dell’impresa cliente. Qualora il cliente sia a sua volta un fornitore di un cliente finale considerato strategico, riteniamo sia opportuno indicare nel modulo anche il cliente finale.
     
  8. Il mio cliente non ha codice ATECO fra quelli inclusi nell’allegato 3 del DPCM 10 aprile, ma è funzionale perché fornisce a sua volta un cliente “essenziale”: posso lavorare anche io in quanto suo fornitore?
    Qualora il cliente non sia direttamente un’impresa con codice ATECO fra quelli indicati nell’allegato 3, ma sia a sua volta un fornitore di un’impresa con codice ATECO fra quelli indicati, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. L’art. 1, co. 1, lett. d) del DPCM 22 marzo 2020 fa riferimento alla “continuità della filiera”, pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite.
    Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite. Sulla base di alcuni casi specifici dei quali abbiamo avuto notizia anche dai nostri consulenti legali, segnaliamo che potrebbe essere opportuno indicare nella domanda al prefetto, oltre al cliente “diretto” (con ATECO non presente fra quelli dell’allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020), anche quello “indiretto” (che invece ha codice ATECO presente nell’allegato 3).
     
  9. Se ho bisogno di attivare un mio fornitore, devo redigere a mia volta una lettera per permettergli di riprendere l’attività?
    Non è necessario. Il fornitore può riprendere l’attività previa comunicazione al Prefetto, dove dovrà indicare a sua volta il cliente per cui lavora e – se è il caso – il cliente finale che ha codice ATECO fra quelli ritenuti strategici. Tuttavia, poiché le aziende che operano in deroga devono permettere alle autorità preposte al controllo di verificare il possesso dei requisiti per operare, può essere utile fornire (e richiedere ai propri clienti) una dichiarazione in questo senso.
  10. Quali sono le sanzioni in caso di dichiarazione non veritiera?
    Se in occasione di un accertamento le forze di polizia riscontrano una situazione non corrispondente a quanto comunicato, oltre alla segnalazione al Prefetto, che provvederà a sospendere l’attività, potrebbe scattare anche segnalazione alla Procura della Repubblica, se il P.U. constata un reato. È necessario, pertanto, che la comunicazione sia il più puntuale possibile.
     
  11. Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?
    Il DPCM consente la prosecuzione delle sole attività strategiche e di quelle funzionali alla loro operatività, disponendo la sospensione di tutte le altre. Considerata la ratio restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite, appare ragionevole ritenere che le imprese funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia.
     
  12. Se completo la commessa per il cliente “strategico” che avevo indicato nella comunicazione al Prefetto ma ne ricevo una da un altro cliente “strategico” devo fare una nuova comunicazione?
    Anche se non c’è un’indicazione precisa riguardo questo punto, si ritiene opportuno inviare una nuova comunicazione ogni qualvolta si riceve una nuova commessa da clienti “strategici”. Questo per dare modo alle autorità preposte, in caso di controllo, di verificare la legittimità della produzione in corso al momento della verifica.
     
  13. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?
    Avendo l’emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse dei DPCM, e non essendoci nei DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sa italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la ratio dei DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati nell’allegato 3, eroghino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell’operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l’impresa ha l’onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.
     
  14. Come faccio a sapere se un cliente straniero rientra fra quelli ritenuti essenziali dal DPCM 10 aprile 2020?
    Se il cliente in questione ha sede nell’Unione Europea, la verifica è molto semplice. La classificazione italiana dell'attività economica (i codici ATECO - fonte ISTAT) è una puntuale derivazione di quella europea (codici NACE - fonte Eurostat). La codifica è assolutamente coincidente ed è quindi sufficiente chiedere al cliente il suo codice NACE. Se il cliente invece non ha sede in UE, esiste una tabella di corrispondenza ufficiale tra la classificazione NACE e la classificazione internazionale dell'attività economica: si tratta dell'ISIC Rev. 4 (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities - definita dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite), consultabile al seguente link.
     
  15. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l’attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l’azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?
    No, non è necessario. Dovrà informarli solo della categoria fra quelle alle quali è consentito continuare l’attività produttiva, a cui appartiene l’impresa stessa.
    I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell’indicare l’impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell’all. 3 del DPCM 10 aprile 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell’aerospazio o difesa.