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DPCM 22 marzo: necessaria comunicazione al Prefetto per le fonderie che proseguono l'attività
coronavirus dpcm
11/04/2020

Le fonderie che dimostrano di lavorare per clienti appartenenti a settori inclusi nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020, come modificato dal DM Mise del 25 marzo, possono proseguire la produzione "previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite".

Se la Prefettura mette a disposizione un modello di comunicazione è necessario utilizzare quello.

In assenza di un modello predisposto dalla prefettura, la comunicazione può essere effettuata tramite il fac-simile messo a disposizione da Assofond.

La comunicazione inviata al Prefetto deve indicare le ragioni sociali dei clienti stessi. Qualora il cliente non sia direttamente un’impresa con codice ATECO fra quelli indicati nell’allegato 1, ma sia a sua volta un fornitore di un’impresa con codice ATECO fra quelli indicati, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare.

Il Prefetto non invierà alcuna risposta: le imprese funzionali possono legittimamente proseguire senza dover attendere un riscontro positivo dalla Prefettura. Il Prefetto può sempre sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano rispettivamente le condizioni di funzionalità.