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DPCM 17 maggio 2020
coronavirus dpcm
18/05/2020

Il provvedimento definisce le norme attuative del Decreto-legge “Aperture” per il periodo dal 18 maggio al 31 luglio 2020. Contiene, inoltre, una serie di allegati che definiscono, fra l’altro, le misure da applicare per lo svolgimento delle attività economiche e produttive

Il DPCM, in vigore fino al 14 giugno, prevede le misure attuative del nuovo DL 33/2020 sulle aperture.

In particolare, riguardo alle attività economiche e produttive, l’art. 2 dispone che, sull'intero territorio nazionale, debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo.

Sul tema degli spostamenti, il DPCM è intervenuto ad integrazione di quanto previsto dal DL 33/2020 prevedendo che:

  • alcune categorie di lavoratori che faranno ingresso in Italia saranno esentate dagli obblighi e dalle misure di prevenzione e protezione (sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario):
    • equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante
    • cittadini e residenti nell'UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro
    • lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
    • personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore
    • soggetti che per comprovate esigenze lavorative fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48), i quali sono esonerati dall'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
  • a decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte da specifici provvedimenti emergenziali, gli spostamenti da e per l’estero, non sono soggetti ad alcuna limitazione con riguardo a: i) Stati membri dell’UE; ii) Stati dell’accordo di Schengen; iii) Regno Unito e Irlanda del nord; iv) Andorra, Principato di Monaco; v) Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
  • dal 3 al 15 giugno 2020, per comprovate esigenze lavorative saranno consentiti anche gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati.