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DPCM 2 marzo 2021
coronavirus dpcm
05/03/2021

Il provvedimento prevede ulteriori misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 2 marzo 2021, che contiene ulteriori misure di contenimento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il DPCM si applica a partire dal 6 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, a eccezione delle disposizioni per le zone “bianche”, che si applicano a partire dal 3 marzo 2021. Il nuovo DPCM conferma la differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base territoriale, nonché lo schema di limiti e obblighi per gli spostamenti da e per l’estero.
Rispetto ai precedenti, il nuovo provvedimento presenta una nuova articolazione formale, che reca, tra l’altro:

  1. misure di carattere generale, in particolare, in materia di spostamenti sul territorio nazionale, svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali e della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché in merito all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e al distanziamento interpersonale;
  2. misure di contenimento del contagio per le zone “bianche”;
  3. misure di contenimento del contagio per le zone “gialle”;
  4. misure di contenimento del contagio per le zone “arancioni”;
  5. misure di contenimento del contagio per le zone “rosse”;
  6. la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero;
  7. misure di esecuzione e monitoraggio delle disposizioni di contenimento.

Nella nota di Confindustria, disponibile per il download dal link di seguito, le principali misure di interesse per le imprese.

Rispetto al nuovo DPCM, la presidenza del Consiglio ha pubblicato un chiarimento relativamente agli spostamenti da alcuni Paesi esteri verso il territorio nazionale:

“Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2021 - Supplemento ordinario n. 17, alla pagina 15, all'articolo 49, comma 4, anzichè: «…l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, …», leggasi: «...l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, ...».”.

L’art. 49, co. 4 del nuovo DPCM introduce una disciplina speciale volta ad agevolare, in via eccezionale e controllata (previa autorizzazione del Ministro della salute, ovvero secondo l’applicazione dei protocolli sanitari validati), gli ingressi in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria (anche a seguito di soggiorno o transito in tali territori), esonerando l’interessato dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Il comunicato in oggetto sembrerebbe ampliare le ipotesi in cui è applicabile la nuova previsione; in particolare, la misura sembrerebbe applicabile non solo in presenza di ragioni di salute comprovate e indifferibili, ma qualora sussista un’esigenza anche di altra natura, connotata comunque dai caratteri dell’indifferibilità e della accertabilità. In altri termini, la procedura autorizzatoria (ovvero l’applicazione dei protocolli sanitari validati), necessaria per abilitare l’ingresso in Italia da Regno Unito, Brasile o Austria, potrebbe essere attivata anche in presenza di una ragione, indifferibile e comprovata, di carattere non sanitario.

Sebbene, come evidenziato nella Nota di Confindustria del 4 marzo 2021, l’art. 49, co. 4 del nuovo DPCM non integri di per sé un esonero dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario rilevante ai fini della gestione delle trasferte in Regno Unito, Brasile e Austria, si segnala come la precisazione fornita dal comunicato sia idonea ad agevolare - almeno potenzialmente - i viaggi di lavoro in tali Paesi, seppur in presenza delle rigorose condizioni sopra richiamate.