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Fermo aziendale: disposizioni e deroghe

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Coronavirus: le fonderie devono sospendere l'attività produttiva
coronavirus dpcm
22/03/2020

Il testo approvato del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali che non rientrano fra quelle elencate nell’Allegato 1 al DPCM, incluse le fonderie di getti (ferrose e non ferrose) fino al 3 aprile 2020.

Le fonderie devono dunque sospendere la propria attività produttiva, e devono completare le attività necessarie alla sospensione entro mercoledì 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

L'allegato 1 al DPCM ha individuato una serie di attività produttive industriali e commerciali (identificate tramite codice ATECO) che possono continuare a produrre. Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha successivamente modificato tale elenco con il DM 25 marzo 2020, disponendo che le attività prima incluse e poi escluse dall’elenco cessino la produzione entro il giorno 28 marzo 2020. Di particolare rilievo per le fonderie, il fatto che nel nuovo elenco modificato dal MiSE sono stati esclusi i codici ATECO 28.3 (fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura) e 28.93 (fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco), inizialmente inclusi fra quelli ritenuti essenziali.

Vengono escluse come conseguenza anche le imprese che avevano fatto richiesta di deroga ai sensi dell’art.1 co. 1 lettera D del DPCM 22 marzo 2020, perché “funzionali” a questi settori, ritenuti prima essenziali e ora esclusi dall’Allegato 1.

Il DPCM, oltre alle attività presenti nell’allegato 1 come modificato dal DM MiSE del 25 marzo, esclude dal provvedimento una serie di altre attività, e precisamente:

  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
  • le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146

Ne segue che le fonderie che lavorano per clienti che rientrano nelle filiere delle attività di cui all’allegato 1 possono legittimamente proseguire la produzione, sia pur limitatamente ai clienti che appartengono alle menzionate filiere.