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DPCM 26 aprile 2020
coronavirus dpcm
27/04/2020

Il DPCM 26 aprile 2020 detta le misure per la fase 2 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che avrà inizio il prossimo 4 maggio. Le nuove misure si applicheranno fino al 17 maggio.

In particolare, il DPCM:

  • dispone un nuovo elenco di Codici ATECO (All. 3 al DPCM), che individua le attività produttive industriali e commerciali che, a partire dal 4 maggio 2020, potranno ripartire. Le attività che non potranno riavviare la produzione possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Invece, le imprese che riprenderanno le attività il 4 maggio, a partire dal 27 aprile 2020 possono svolgere liberamente, senza comunicazione al Prefetto, tutte le attività propedeutiche alla riapertura, tra le quali le attività funzionali all’attuazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio (es. sanificazione, pulizia, definizione percorsi ingresso e uscita, approvvigionamento DPI, installazione dispenser disinfettanti, organizzazione degli spazi comuni), nonché ogni altra attività indispensabile a garantire l’effettivo riavvio della produzione al 4 maggio (es. manutenzione, attività conservativa, accensione macchinari, approvvigionamenti);
  • dispone la prosecuzione dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, nonché delle attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, prodotti agricoli e alimentari, nonché di ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • subordina lo svolgimento delle attività consentite al rispetto del Protocollo di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, al Protocollo di regolamentazione per i cantieri e a quello per i settori del trasporto e della logistica. La mancata attuazione dei Protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  • conferma la possibilità di modificare l’elenco dei Codici ATECO con decreto del MISE prevedendo, per le attività che dovessero essere interessate, il completamento delle attività necessarie alla sospensione entro 3 giorni dall’adozione dell’eventuale DM di modifica o del provvedimento di sospensione;
  • per le attività produttive che al 4 maggio resteranno sospese, conferma la possibilità, previa comunicazione al Prefetto, di accedere ai locali aziendali per le attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione, nonché di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e di ricezione in magazzino di beni e forniture;
  • conferma che il trasferimento della merce può essere effettuato sia con mezzi propri, che utilizzando terzi trasportatori.

Quanto invece alla situazione fino al 3 maggio prossimo, rimangono valide le misure del DPCM 10 aprile 2020 su:

  • le attività e i servizi c.d. essenziali (compreso il relativo Allegato), nonché le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentiti e le attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;
  • le attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • le attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone, nonché le attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio;
  • nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di accedere ai locali aziendali per le attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, attività di pulizia e sanificazione, nonché spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino e ricezione in magazzino di beni e forniture.
  • nell’ambito delle attività sospese, la possibilità di proseguire in modalità a distanza o lavoro agile.