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DPCM 3 novembre 2020
coronavirus dpcm
05/11/2020

Efficace fino al 3 dicembre 2020, differenzia le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 per livelli di rischio su base territoriale/regionale

Il DPCM 3 novembre 2020 contiene le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo DPCM sostituisce il precedente del 24 ottobre 2020 ed è efficace dal 5 novembre 2020 al 3 dicembre prossimo.

Le novità principali riguardano la differenziazione delle misure di contenimento per livelli di rischio su base territoriale/regionale. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, infatti, vengono individuate le Regioni appartenenti alle classi di rischio di tipo 3 (c.d. “scenario di tipo 3” o Regioni “arancioni”) e di tipo 4 (c.d. “scenario di tipo 4” o Regioni “rosse”), per le quali il DPCM detta misure di contenimento differenziate e più rigorose. Invece, nelle altre Regioni (c.d. Regioni “gialle”) continueranno ad applicarsi le generali misure di contenimento.

In data 4 novembre 2020 il Ministero della Salute ha emesso l'ordinanza che rende operative, a partire da venerdì 6 novembre 2020, le misure contenute nell’ultimo DPCM e classifica le Regioni alle seguenti classi di rischio:

Area "rossa"
Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Calabria

Area "arancione"
Puglia
Sicilia

Area "gialla"
Tutte le altre regioni italiane

L’istituzione di Regioni “arancioni” e “rosse” avrà una durata minima di 15 giorni e il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, monitorerà il permanere dei livelli di rischio nelle varie Regioni, provvedendo eventualmente all’aggiornamento del relativo elenco. Sempre in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico, all’interno delle Regioni “arancioni” e “rosse” potranno essere individuati anche dei territori esenti dall’applicazione delle relative misure più restrittive.
L’istituzione delle Regioni “arancioni” e “rosse” non inciderà sullo svolgimento delle attività produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) e la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile. Inoltre, nelle Regioni “arancioni” e “rosse” continueranno ad applicarsi tutte le altre misure del DPCM (es. mobilità internazionale).

Chi si trova in zona rossa e ha necessità di muoversi, o chi si trova in zona gialla e arancione e debba muoversi nelle ore del «coprifuoco», potrà farlo solo se ha una «comprovata esigenza» che dovrebbe essere indicata nel modulo di autocertificazione.
Vuol dire che posso uscire di casa solo per motivi di lavoro, di salute e di urgenza.

Di seguito sono riportate le misure di contenimento per le Regioni interessate dal provvedimento.

Le misure di contenimento per le Regioni “arancioni”
Quanto alle misure di contenimento applicabili nelle Regioni “arancioni”, è previsto:
• il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai relativi territori regionali, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o di studio, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è consentito il transito sul territorio “arancione” qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del DPCM;
il divieto di ogni spostamento intercomunale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza, domicilio o abitazione;
• la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

Le misure di contenimento per le Regioni “rosse”
Quanto alle misure di contenimento applicabili nelle Regioni “rosse”, è previsto:
• il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno degli stessi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o di studio, nonché per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, è consentito il transito sul territorio “rosso” qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del DPCM;
• la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie;
la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, a esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti;
• la sospensione dei centri per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche e dell'attività sportiva di base e l'attività motoria all’aperto presso centri e circoli sportivi, nonché l’attività dei centri di riabilitazione e di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
• la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona, fatta eccezione per quelle individuate nell’allegato 24 del DPCM, tra le quali si segnalano le lavanderie industriali.