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DPCM 13 ottobre 2020
coronavirus dpcm
14/10/2020

Il DPCM 13 ottobre 2020, in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020, detta le nuove misure volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e aggiorna gli elenchi dei Paesi per i quali sussistono limitazioni alla mobilità (Allegato 20 al DPCM) e la conseguente disciplina per gli ingressi in Italia.

MISURE DI CARATTERE GENERALE

Quanto alle nuove misure di contenimento, il DPCM introduce su tutto il territorio nazionale l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in tutti i luoghi all’aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, salvi i casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito l’isolamento rispetto e persone non conviventi e salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Pertanto, come evidenziato nel comunicato stampa del Governo sul nuovo DL n. 125/2020 (di proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza) e indicato sul sito del Ministero della salute, con riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Peraltro, il nuovo DPCM ha ribadito che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica).
Inoltre, per le imprese esercenti le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, il DPCM ha ribadito l’osservanza del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, di cui all'Allegato 14 del DPCM, nonché delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”, di cui all'Allegato 15 del DPCM.
Tale protocollo, previo accordo con i soggetti firmatari, e le citate Linee Guida possono essere integrati o modificati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della salute. Si precisa che il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi sulla base delle effettive esigenze sanitarie e assicurare i servizi minimi essenziali (modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti).

GLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

 

Quanto agli spostamenti da e per l’estero, il nuovo DPCM ha aggiornato il sistema di limiti alla mobilità internazionale e di obblighi dichiarativi, di tampone e di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a carico dei soggetti che fanno ingresso in Italia. Quanto all’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, occorre evidenziare che, ai sensi dello stesso DPCM, esso ha una durata di 14 giorni; pertanto, appare ragionevole escludere l’estensione agli isolamenti fiduciari conseguenti ai viaggi all’estero la durata più breve prevista dalla Circolare del Ministro della salute 12 ottobre 2020 n. 32850.
In particolare, con riferimento alle limitazioni alla mobilità da e per l’estero:

  • sono sempre consentiti, senza necessità di motivazione, gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (elenco A del nuovo Allegato 20 al DPCM), da e per alcuni Paesi Ue (v. anche infra), Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra e Principato di Monaco (elenco B del nuovo Allegato 20), nonché da e per Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito (elenco C del nuovo Allegato 20), Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia e Uruguay (elenco D del nuovo Allegato 20);
  • gli spostamenti verso Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia (elenco F del nuovo Allegato 20) sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti in Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia (elenco F del nuovo Allegato 20), con l’eccezione degli ingressi dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani), dei soggiornanti di lungo periodo nel territorio di uno Stato membro dell’Ue e dei loro familiari e aventi residenza anagrafica in Italia (da prima del 16 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti in Kosovo o Montenegro; da prima del 13 agosto 2020 se provenienti/soggiornanti in Colombia; da prima del 9 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti negli altri Stati). Sono, altresì, esclusi dal divieto di ingresso anche gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto, i funzionari e gli agenti diplomatici e il personale militare;
  • gli spostamenti da e per il resto del mondo (elenco E del nuovo Allegato 20 al DPCM), nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che ivi hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni precedenti sono consentiti solo per esigenze di lavoro, motivi di assoluta urgenza, salute, di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre, sono consentiti gli ingressi dei cittadini Ue (inclusi i cittadini italiani) e dei loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia (da prima del 16 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti in Kosovo o Montenegro; da prima del 16 agosto 2020 se provenienti/soggiornanti in Colombia; da prima del 9 luglio 2020 se provenienti/soggiornanti negli altri Stati), nonché gli ingressi dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari soggiornanti di lungo periodo e gli ingressi per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di un cittadino Ue e di un soggiornante di lungo periodo a, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Quanto agli obblighi cui sono soggette le persone che entrano nel territorio nazionale dall’estero, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia:

  • chiunque entra, per qualsiasi durata, nel territorio nazionale dall’estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all’atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato dei Paesi e territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, nonché dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM;
  • chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transito nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM, anche se asintomatiche, è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transito nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C del nuovo Allegato 20 al DPCM è obbligato, in via alternativa: a) a presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, al tampone con risultato negativo; b) a sottoporsi a tampone al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test, tali soggetti sono sottoposti all’isolamento fiduciario;
  • chiunque entra in Italia dopo aver soggiornato o transito nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E e F del nuovo Allegato 20 al DPCM, è sottoposto a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di 14 giorni.

Fermi restando gli obblighi dichiarativi al vettore, all’autorità sanitaria e/o a chiunque sia deputato a effettuare controlli e a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19, gli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e quelli di tampone non si applicano all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria e agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Inoltre, fermi sempre gli obblighi dichiarativi all’autorità pubblica e l’assenza di sintomi di COVID-19 e a condizione che, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi indicati nell’elenco F del nuovo allegato 20 al DPCM, è tra l’altro esonerato dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché di tampone:

  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
  • chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
  • i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D del nuovo allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C del nuovo allegato 20 del DPCM;
  • i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
  • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.