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DPCM 22 marzo 2020
coronavirus dpcm
22/03/2020

Il DPCM 22 marzo 2020 intensifica le misure di contenimento previste per il contrasto all’emergenza epidemiologica, ampliando il perimetro delle limitazioni alle attività produttive. Le nuove misure sono efficaci a partire dal 23 marzo (salvo quanto precisato nel seguito) e fino al prossimo 3 aprile.

Il principio di fondo è la sospensione di tutte le attività industriali e commerciali, accompagnato però da una serie di eccezioni e precisazioni.

Per quanto concerne le attività commerciali rimangono ferme le misure previste dai precedenti provvedimenti. Per le attività industriali, le eccezioni alla sospensione riguardano una serie di ambiti, riconducibili direttamente o indirettamente a quelli della salute e dell’agroalimentare, individuati in allegato al DPCM e basate su un elenco di codici ATECO. L'elenco dei codici potrà essere integrato con decreto del MISE, sentito il MEF.

Al contempo, è prevista la prosecuzione di tutte quelle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere indicate nell'Allegato 1 al DPCM, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, di cui pure è prevista la prosecuzione. La continuità produttiva è assicurata attraverso una procedura semplificata, basata su una comunicazione al Prefetto competente per territorio. Nella comunicazione andranno indicate le imprese o le amministrazioni destinatarie delle attività svolte.

Allo stesso modo il DPCM prevede la prosecuzione delle attività degli impianti a ciclo continuo, la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti. Anche in questi casi è prevista una comunicazione al Prefetto, che può sospendere l’attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni appena richiamate.

Ancora, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa in questo caso autorizzazione del Prefetto competente.

Il DPCM, inoltre:

  • include fra le attività che possono proseguire le attività di vigilanza, funzionali tra le altre cose alla sicurezza di impianti e strutture oggetto del blocco;
  • include alcune delle attività di manutenzione;
  • per le attività oggetto di blocco prevede la possibilità di proseguire fino al 25 marzo per completare quanto necessario alla sospensione, compresa la spedizione delle merci in giacenza e lo scarico di merci in transito.

Il DPCM sottolinea infine che le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti del Protocollo contenente le misure anti-contagio sottoscritto il 14 marzo scorso fra il Governo e le Parti Sociali. Inoltre, è comunque consentita la prosecuzione di quelle attività che, pur rientrando nel perimetro del “blocco”, sono svolte con modalità di lavoro agile.