Contacts

Silvano Squaratti

Managing Director

Contacts

Gualtiero Corelli

Servizio tecnico

For more information

Andrea Bianchi

Communication Manager

Business support

Back La Camera approva il DL Liquidità: tutte le modifiche al testo

La Camera approva il DL Liquidità: tutte le modifiche al testo
27/05/2020

Dopo la pubblicazione in GU, il Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. "decreto liquidità"), è stato approvato con modifiche dalla Camera dei Deputati, e passa ora al Senato. La scadenza per la conversione in legge è il 7 giugno.

Il decreto, che dispone garanzie sui prestiti alle imprese che stanno fronteggiando la situazione di emergenza economica scaturita dalla pandemia Coronavirus con una liquidità immediata di 400 miliardi di euro (garanzie per 200 miliardi di finanziamenti e 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export) approda ora in Assemblea, dove con ogni probabilità sarà posta dal Governo la questione di fiducia. L’orientamento della maggioranza sembra essere di non apportare ulteriori modifiche al testo durante la seconda lettura al Senato.

Le modifiche apportate dalla Camera intervengono sui principali capitoli del provvedimento:

  • sostegno alla liquidità, con il potenziamento dell’intervento del Fondo di garanzia per le PMI e l’intervento di SACE;
  • garanzia della continuità aziendale nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza;
  • rafforzamento della disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
  • sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

La conversione del DL è stata anche l’occasione per affrontare e risolvere lo spinoso problema della responsabilità del datore di lavoro connessa ai contagi da COVID-19 in ambito aziendale.
A quest’ultimo riguardo, è stata introdotta una nuova, importante disposizione, che recepisce la proposta di Confindustria e prevede che l’adozione dei protocolli di sicurezza (in attuazione del Protocollo nazionale) e l’adeguamento a tutte le prescrizioni di contenimento in essi contenute costituiscono corretto adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 2087 del Codice civile e, in quanto tali, sono idonei a escludere la responsabilità (civile e penale) dell’imprenditore.
È un risultato molto significativo, che riguarda uno dei profili avvertiti come più critici da parte delle imprese in questa fase di riavvio delle attività. Peraltro, va sottolineato che, con una scelta pressoché inedita, attraverso questa misura il legislatore delimita con certezza il perimetro degli obblighi prevenzionistici derivanti dalla disposizione generale del Codice civile.

Ulteriori approfondimenti sul DL sono sintetizzati nella nota di Confindustria disponibile al link che segue.