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Rottami metallici: nuove soglie quantitative per l’export extra UE
8/04/2026

Pubblicato il DPCM 11 febbraio 2026 che aggiorna i limiti per l’obbligo di notifica delle esportazioni di rottami metallici, con impatti sulle materie prime critiche

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2026 che introduce nuove soglie quantitative per l’esportazione verso Paesi extra UE di rottami metallici, intervenendo sul quadro normativo previsto dall’art. 30 del decreto-legge n. 21/2022 (il testo è disponibile al seguente link). 

Il provvedimento definisce nuovi limiti minimi oltre i quali scatta l’obbligo di notifica preventiva per le operazioni di esportazione, con particolare riferimento ai rottami classificati come materie prime critiche.
Le nuove disposizioni si applicano ai rottami metallici classificati secondo i seguenti codici della Nomenclatura Combinata: 7404 (rame), 7602 (alluminio) e 7902 (zinco). L’introduzione delle soglie si inserisce nel più ampio contesto delle misure volte a rafforzare il controllo sui flussi di materie prime strategiche e a garantire maggiore disponibilità di risorse per l’industria europea, anche alla luce delle tensioni sulle catene di approvvigionamento.

SOGLIE DI RIFERIMENTO

  • Rottami di rame (7404) e alluminio (7602): la notifica è obbligatoria qualora la quantità esportata superi le 75 tonnellate per singola operazione, oppure qualora il totale delle esportazioni effettuate nello stesso mese solare ecceda le 150 tonnellate
  • Rottami di zinco (7902): l’obbligo di notifica si applica se la quantità esportata supera le 50 tonnellate per singola operazione, o se il totale mensile eccede le 100 tonnellate

Le soglie per le esportazioni di rottami ferrosi (codice 7204) restano invariate. Si continueranno ad applicare pertanto le soglie già previste dall’art. 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

ENTRATA IN VIGORE
Le disposizioni introdotte entreranno in vigore a partire dal 18 luglio 2026. Si invitano le imprese e tutti i soggetti interessati a porre la massima attenzione nell’applicazione della nuova disciplina, adottando ogni misura organizzativa idonea a garantire il pieno rispetto degli obblighi previsti, in un’ottica di correttezza, trasparenza e responsabilità operativa.

MODALITÀ DI NOTIFICA
Le modalità di notifica restano invariate e continuano a essere disciplinate da quanto previsto nella Circolare del 25 novembre 2025.

Eventuali aggiornamenti o ulteriori chiarimenti saranno resi disponibili attraverso i consueti canali istituzionali reperibili nelle FAQ della piattaforma adibita a raccogliere le notifiche, pubblicate dal MIMIT a questo link.