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Fermo aziendale: disposizioni e deroghe

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DPCM 10 aprile 2020: obbligo di comunicazione al Prefetto per accedere all'azienda chiusa
coronavirus
11/04/2020

Le fonderie che non rientrano fra quelle che possono continuare a produrre ai sensi dell’art. 1, co. 1 lettera D del DPCM 22 marzo 2020 hanno l’obbligo di fermare gli impianti e completare le attività necessarie alla sospensione entro le ore 24.00 di mercoledì 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

La sospensione è disposta, allo stato attuale, fino al giorno 3 maggio incluso.

Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, l’art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile stabilisce espressamente che per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione […]”.

Resta valida la raccomandazione di limitare il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate.

il DPCM 10 aprile 2020 ha introdotto esplicitamente l’obbligo di inviare comunicazione al Prefetto. Se le singole prefetture non forniscono un proprio modulo, è possibile utilizzare il fac-simile predisposto da Assofond.

Per agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali (fac-simile disponibile a questo link).

Resta sempre necessario fornire al personale il nuovo modello di autocertificazione aggiornato al 25 marzo 2020 (scaricabile da questo link) e che venga compilato barrando l'opzione "comprovate esigenze lavorative".

L’art. 2, co. 12 del DPCM 10 aprile 2020 chiarisce anche che “[…] è consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”.

Si ritiene sia sempre valida l’indicazione per cui le merci da spedire debbano essere state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data.

Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali.

Il DPCM 10 aprile ha chiarito che anche in questi casi è necessario effettuare la comunicazione al Prefetto, motivando le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci (fac-simile scaricabile da questo link)